Intervento del Prof. Andrea Pugiotto, Ordinario di Diritto Costituzionale presso l'Università di Ferrara

 

COSTITUZIONE E LAICITA'

0.      Di cosa parliamo e come ne parliamo

La pretesa di trasformare il peccato in reato. La tendenza a giudicare una legge dello Stato secondo il metro di un diritto naturale prescrittivo di «valori non negoziabili». L’accusa di relativismo etico mossa alle democrazie pluraliste e alle sue istituzioni. Sono problemi  da tempo iscritti all’ordine del giorno, in Italia e altrove: non ne mancheranno, in questa nostra conversazione, provocatorie esemplificazioni.

Sono molteplici le strategie argomentative con le quali si può raccontare e cercare di interpretare queste controversie intorno alla laicità dello Stato, battaglia a mio avviso decisiva. Quella che intendo proporvi è una possibile interpretazione costituzionale del tema della laicità e dei suoi problemi attuali.

Argomenterò dunque giuridicamente, collocando il principio di laicità all’interno del suo contenitore, la Costituzione italiana del 1948 così come interpretata dalla Corte costituzionale. Per quanto lo consenta la difficoltà del tema, lo farò cercando di essere semplice (ma non semplicistico) perché vorrei essere compreso da tutti (prima ancora che apprezzato, immagino da pochi). 

1.      Il contenitore: la Costituzione

Come efficacemente è stato detto di recente [Gustavo Zagrebelsky], rispetto al diritto e alla politica, la Costituzione trova diverse collocazioni, a seconda delle prestazioni pratiche che ad essa vengono richieste: le sue regole ed i suoi principi stanno prima, stanno sopra, stanno sotto.

La Costituzione sta prima, quando la si considera come la fonte di legittimità del diritto e della politica.

Perché gli uomini possano vivere insieme, per evitare la situazione paventata da Hobbes del “tutti contro tutti”, sono necessarie istanze regolatrici capaci di limitare i conflitti e favorire la cooperazione: questo meccanismo è il diritto. Per lungo tempo, affinché i consociati accettassero i vincoli della legge, questa ha dovuto fare riferimento ad un’istanza esterna all’uomo ed a lui superiore: questo riferimento è stato a lungo l’idea di Dio; da quel Dio invisibile e onnipotente è passata alla persona fisica del Re, sovrano per diritto divino; e quando il Re ci ha rimesso la testa, la sovranità è passata dapprima alla Nazione, attraverso la finzione di un “contratto sociale”, per essere successivamente radicata nella realtà storica (e addirittura biologica) del Popolo, di cui un Duce o un Fuhrer esprime ed incarna la volontà sovrana.

E’ solo dopo la vittoria sul nazifascismo che – nell’Europa continentale - il fondamento del diritto e della politica viene riconosciuto interamente nelle Carte costituzionali. Esse nascono come un patto «tra chi detiene il potere, e si impegna a rispettare e garantire i diritti, e i soggetti di questi diritti, che riconoscono l’autorità in quanto si impegna a rispettare il patto» [Valerio Onida]. Possono cambiare i contraenti dell’accordo: la corona e il popolo, lo stato federale ed i singoli stati federati, i partiti politici che si riconoscono in «qualcosa di stabilito» (secondo l’etimo del nomen «costituzione»). Ma lo scopo della Carta (charter, in inglese, sta per «contratto») resta sempre il medesimo: regolare e limitare il potere.

Ecco perché nemmeno la sovranità popolare può dispiegarsi liberamente, ma solo – come prescrive l’art. 1 della nostra Carta fondamentale - «nelle forme e nei limiti della Costituzione». Citando ancora Onida - «se c’è un sovrano assoluto, sia pure esso il popolo, non c’è Costituzione».

La Costituzione sta sopra, quando la si fa valere come legge delle leggi, come norma gerarchicamente superiore a tutte le altre.

E’ l’uso che ne fanno le Corti costituzionali, chiamate a controllare che le leggi dei Parlamenti non violino né aggirino i principi e le regole prescritte nelle rispettive Costituzioni: in questo modo la maggioranza politica del momento non può liberarsi da quei vincoli che la Carta costituzionale pone a tutela delle minoranze. Ed è proprio attraverso l’invenzione giuridica di una Costituzione rigida e garantita che si implementa la grande idea liberale secondo la quale, poiché la Costituzione è di tutti, essa non è nella disponibilità di una parte (anche se maggioritaria in Parlamento). 

Infine la Costituzione sta sotto, in quanto legge fondamentale, che fornisce cioè la base dell’ordinamento non diversamente dalle fondamenta di un edificio.

Come le radici alimentano di continuo una pianta, così i  principi costituzionali impongono ai giudici e alla pubblica amministrazione di interpretare le leggi in modo ad essi conforme, scartando – nei limiti della fedeltà al testo legislativo scritto – i suoi possibili significati incostituzionali. In tal modo l’attuazione della Costituzione non è affidata al solo Legislatore, ma rappresenta un work in progress diffuso, cui sono chiamati tutti, in primo luogo i funzionari pubblici (magistrati e amministratori) che del diritto fanno applicazione nei casi concreti della vita.

                                                                                                                                                                           continua

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